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IL MISE FINANZIA PROGETTI INNOVATIVI E TECNOLOGICI PER LE IMPRESE DEL SETTORE TESSILE

 FONTE VERIFICATA: Ministero dello Sviluppo Economico

Una misura di sostegno alle imprese della moda che valorizzano il Made in Italy.

L’art. 38-bis del Decreto Rilancio punta a sostenere la ripartenza delle industrie italiane operanti in particolare nei settori del tessile, della moda e degli accessori. Il Ministero dello Sviluppo Economico ha pertanto disposto la somma di euro 5.000.000,00 da destinare a progetti di innovazione nei suddetti campi.

Le imprese beneficiarie sono aziende del territorio italiano che abbiano elaborato progetti con le seguenti finalità:

 realizzazione di nuovi elementi di design;
 introduzione nell’impresa di innovazioni di processo produttivo;
 realizzazione e utilizzo di tessuti innovativi;
 riciclo di materiali usati o utilizzo di tessuti derivanti da fonti rinnovabili, secondo i principi dell’economia circolare;
 introduzione nell’impresa di innovazioni digitali.

I progetti, nello specifico devono:

 essere realizzati presso una sede operativa dell’azienda beneficiaria ubicata in Italia;
 prevedere una spesa non inferiore a euro 50.000,00 e non superiore a euro 200.000,00;
 essere avviati successivamente alla data di presentazione della domanda di agevolazione;
 essere ultimati entro 18 mesi dalla data del provvedimento di concessione delle agevolazioni.

Le aziende beneficiarie devono possedere i seguenti requisiti, alla data di presentazione della domanda:

 svolgere in Italia una o più attività economiche;
 operare nell’industria del tessile, della moda e degli accessori;
 essere di nuova o recente costituzione, cioè risultare iscritte e attive nel Registro delle imprese della Camera di commercio territorialmente competente da non più di 5 anni;
 non essere quotate;
 non aver rilevato l’attività di un’altra impresa e non esser state costituite a seguito di fusione;
 l’attività prevalente dell’impresa deve rispondere ad uno specifico codice ATECO fra quelli indicati dal Ministero;
 essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposte a procedure concorsuali con finalità liquidatorie;
  alla data del 31 dicembre 2019, le imprese non dovevano essere in situazione di difficoltà, come disciplinato dall’articolo 2, punto 18, del regolamento di esenzione;
 essere in regola con le disposizioni vigenti in materia di obblighi contributivi;
 non avere ancora distribuito utili.
 non essere in situazione di difficoltà alla data del 31 dicembre 2019, come disciplinato dall’articolo 2, punto 18, del regolamento di esenzione, ma che lo sono diventate nel periodo dal 1° gennaio 2020 al 30 giugno 2021, ferma restando la sussistenza, alla data di presentazione della domanda, della condizione di cui alla precedente lettera c).

Il contributo è concesso nella misura del 50% delle spese sostenute e ammissibili. Tali spese devono riguardare:

 acquisto di macchinari, impianti e attrezzature nuovi di fabbrica, comprese le relative spese di installazione;
 brevetti, programmi informatici e licenze software;
 formazione del personale inerenti gli aspetti su cui è incentrato il progetto in misura non superiore al 10% dell’importo del progetto;
 capitale circolante, nel limite del 20% delle spese di cui ai precedenti punti, motivate nella proposta progettuale e utilizzate ai fini del pagamento delle seguenti voci di spesa:

  1. materie prime, sussidiarie, materiali di consumo e merci;
  2. servizi necessari allo svolgimento delle attività dell’impresa;
  3. godimento di beni di terzi;
  4. personale direttamente impiegato nella realizzazione dei progetti di investimento.

La richiesta delle agevolazioni avverrà a sportello ed in base a procedura valutativa, ma per inviare le domande bisognerà aspettare un successivo provvedimento direttoriale. La modalità di invio sarà comunque telematica. Per maggiori dettagli, si rimanda al testo ministeriale.

Decreto Legge 19 Maggio 2020 (.pdf 78 kb)
Decreto Ministeriale del 18 Dicembre 2020 (.pdf 405 kb)

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Questo post è stato modificato l'ultima volta il 16 Febbraio 2021 17:45

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